Con Delibera 634/2017/R/efr, l'AEEGSI ha approvato le nuove "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficenza energetica ", modificati dal GME val fine di tener conto di quanto precedentemente disposto con Delibera 514/2017/R/efr in merito all'unificazione delle tipologie dei TEE di cui all'art.16, comma 16.3, del Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017.
I succitati regolamenti acquisteranno efficacia nella successiva data che verrà indicata dal GME con apposito comunicato.
Cosa cambia:
Emissioni
Come disposto nell'allegato 2, punto 2.1,del Decreto Ministeriale 11.01.2017, i Certificati saranno di quattro tipi:a) tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;b) tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale.c) tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale non realizzati nel settore dei trasporti.d) tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti.
Contrattazioni
L'articolo 16, comme 16.3, del Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 prevede che i Certificati Bianchi possono essere oggetto di libera contrattazione tra le parti . Ogni operatore potrà effettuare le proprie operazioni in acquisto e in vendita, sia sul registro sia sul Mercato, utilizzando i titoli posseduti, non oggetto di blocco, ritiro o annullamento, senza alcuna distinzione di tipologia.
Annullamento
Successivamente agli scambi dei TEE in base ad un'unica tipologia, l'annullamento dei TEE verrà conseguentemente eseguito sui titoli posseduti senza distinzione per tipologia.